MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali e industriali

 

Prot. n° P 646/4122/1 sott. 1 Roma, 1 GIUGNO 1999

LETTERA-CIRCOLARE

 

-al siG. comandante delle scuole centrali antincendi

00178-capannelle-roma

-al sig. direttore del centro studi ed esperienze antincendi

00178-capannelle-roma

-ai sigg. ispettori aeroportuali e portuali dei servizi AntiNcendi

loro sedi

-ai sigg. ispettori interregionali e regiOnali dei vigili del fuoco

loro sedi

-ai sigg. comandanti provinciali dei vigili del fuoco

loro sedi

oggetto: Legge 11 maggio 1999, n° 140 e D.M. 7 aprile 1999 - Proroga dei termini di adeguamento delle attività ricettive turistico-alberghiere esistenti, con oltre 25 posti letto, alle misure di prevenzione incendi di cui al D.M. 9 aprile 1994.-

Il Decreto del Ministro dell’Interno 9 aprile 1994 (G.U. n° 116 del 20 maggio 1994), recante l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, ha stabilito al punto 21.2 dell’allegato i termini temporali di adeguamento delle strutture esistenti a quanto previsto al Titolo II - Parte II del decreto medesimo.

Con il Decreto del Ministro dell’Interno 7 aprile 1999 (G.U. n° 91 del 20 aprile 1999) e con la disposizione riportata nell’art. 6, comma 10, della Legge 11 maggio 1999, n° 140 (G.U. n° 117 del 21 maggio 1999), sono state previste dilazioni sui termini di adeguamento delle attività in oggetto indicate, rispetto a quanto stabilito dal citato D.M. 9 aprile 1994.

Sulla base delle sopracitate disposizioni normative, le attività ricettive esistenti, con oltre 25 posti letto, possono pertanto completare l’adeguamento alle disposizioni di cui al punto 21.2, lettera B) del D.M. 9 aprile 1994 entro il termine di 8 (otto) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (entro il 20 maggio 2002), a condizione che entro il 31 dicembre 1999 (termine introdotto dal D.M. 7 aprile 1999) il titolare dell’attività acquisisca dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco il necessario parere di conformità sul progetto di adeguamento, ai fini del successivo rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, secondo le procedure del D.P.R. 12 gennaio 1998, n° 37.

Al riguardo si precisa che l’acquisizione del parere di conformità sul progetto è necessaria quando l’adeguamento comporta interventi di tipo strutturale e/o impiantistico, mentre è da escludersi qualora gli interventi siano unicamente relativi alla sostituzione dei materiali di arredo e/o rivestimento esistenti con altri rispondenti alla classificazione sulla reazione al fuoco stabilita nel decreto 9 aprile 1994: in tale seconda circostanza necessiterà comunque documentare l’avvenuto intervento, secondo quanto disposto dal D.M. 4 maggio 1998, dandone comunicazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

I Sigg. Comandanti Provinciali dei Vigili del Fuoco sono pregati di informare di quanto sopra gli operatori del settore, anche tramite le associazioni di categoria, nonché i Sindaci dei Comuni.

L’ISPETTORE GENERALE CAPO

(Fiadini)

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali e industriali

 

Prot. n° P 646/4122/1 sott. 1 Roma, 1 GIUGNO 1999

LETTERA-CIRCOLARE

-al siG. comandante delle scuole centrali antincendi

00178-capannelle-roma

-al sig. direttore del centro studi ed esperienze antincendi

00178-capannelle-roma

-ai sigg. ispettori aeroportuali e portuali dei servizi AntiNcendi

loro sedi

-ai sigg. ispettori interregionali e regiOnali dei vigili del fuoco

loro sedi

-ai sigg. comandanti provinciali dei vigili del fuoco

loro sedi

oggetto: Legge 11 maggio 1999, n° 140 e D.M. 7 aprile 1999 - Proroga dei termini di adeguamento delle attività ricettive turistico-alberghiere esistenti, con oltre 25 posti letto, alle misure di prevenzione incendi di cui al D.M. 9 aprile 1994.-

Il Decreto del Ministro dell’Interno 9 aprile 1994 (G.U. n° 116 del 20 maggio 1994), recante l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, ha stabilito al punto 21.2 dell’allegato i termini temporali di adeguamento delle strutture esistenti a quanto previsto al Titolo II - Parte II del decreto medesimo.

Con il Decreto del Ministro dell’Interno 7 aprile 1999 (G.U. n° 91 del 20 aprile 1999) e con la disposizione riportata nell’art. 6, comma 10, della Legge 11 maggio 1999, n° 140 (G.U. n° 117 del 21 maggio 1999), sono state previste dilazioni sui termini di adeguamento delle attività in oggetto indicate, rispetto a quanto stabilito dal citato D.M. 9 aprile 1994.

Sulla base delle sopracitate disposizioni normative, le attività ricettive esistenti, con oltre 25 posti letto, possono pertanto completare l’adeguamento alle disposizioni di cui al punto 21.2, lettera B) del D.M. 9 aprile 1994 entro il termine di 8 (otto) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (entro il 20 maggio 2002), a condizione che entro il 31 dicembre 1999 (termine introdotto dal D.M. 7 aprile 1999) il titolare dell’attività acquisisca dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco il necessario parere di conformità sul progetto di adeguamento, ai fini del successivo rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, secondo le procedure del D.P.R. 12 gennaio 1998, n° 37.

Al riguardo si precisa che l’acquisizione del parere di conformità sul progetto è necessaria quando l’adeguamento comporta interventi di tipo strutturale e/o impiantistico, mentre è da escludersi qualora gli interventi siano unicamente relativi alla sostituzione dei materiali di arredo e/o rivestimento esistenti con altri rispondenti alla classificazione sulla reazione al fuoco stabilita nel decreto 9 aprile 1994: in tale seconda circostanza necessiterà comunque documentare l’avvenuto intervento, secondo quanto disposto dal D.M. 4 maggio 1998, dandone comunicazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

I Sigg. Comandanti Provinciali dei Vigili del Fuoco sono pregati di informare di quanto sopra gli operatori del settore, anche tramite le associazioni di categoria, nonché i Sindaci dei Comuni.

L’ISPETTORE GENERALE CAPO

(Fiadini)